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[1]Gli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico continuano a rimanere nel ruolo organico dell'arma di provenienza: ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo rispettivo, salvo le eccezioni di cui all'art. 7.
[2]L'avanzamento degli ufficiali assegnati al Servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianita' ed a scelta con le stesse modalita' e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacita' ed attitudine tecnica. Sara' pero' sostituito agli esperimenti od esami, quando questi siano prescritti, un esame dei titoli inerenti al detto Servizio tecnico, da parte di apposita Commissione.
[3]Uguale esame sara' richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore generale.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
