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[1]L'Ispettorato del materiale automobilistico fa parte dell'Amministrazione centrale della guerra. Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite la costituzione dell'Ispettorato del materiale automobilistico e le attribuzioni dei vari servizi ed uffici di esso.
[2]L'Ispettorato del materiale automobilistico per le questioni amministrative fa capo alla Direzione generale artiglieria del Ministero della guerra, di cui al seguente articolo 8, 1° comma.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1635, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2222, come modificato dal Regio D.L. 18 aprile 1935, n. 648, convertito senza modificazioni dalla L. 27 gennaio 1936, n. 244, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La Direzione del servizio chimico militare e l'Ispettorato del materiale automobilistico avranno anche attribuzioni amministrative, restando cosi' abrogate, nell'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, e nell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 458, le disposizioni le quali stabiliscono che i detti organi fanno capo per le questioni amministrative rispettivamente alla Direzione generale del genio e alla Direzione generale di artiglieria".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
