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[1]Ove, nella prima applicazione della presente legge rimanessero scoperti dei posti, il Ministero della guerra, come provvedimento di carattere eccezionale, coprira' i posti stessi dietro domanda degli interessati, con capitani, maggiori e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo scelti tra le varie armi e corpi a suo inappellabile giudizio, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente.
[2]Detti ufficiali saranno nominati aggregati, e verranno definitivamente assegnati al Servizio tecnico automobilistico, quando avranno compiuto con esito favorevole l'esperimento pratico di un anno di cui al n. 2 dell'art. 4.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
