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[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale, esaminera' - dietro domanda degli aspiranti - i titoli ed i precedenti di servizio di ciascun ufficiale attualmente assegnato ai servizi automobilistici - compresi gli osservatori di categoria A - e proporra' quelli di essi che riterra' idonei ad ottenere l'assegnazione al Servizio tecnico automobilistico, prescindendo anche, in questa prima applicazione, dalle condizioni richieste dall'art. 4 della presente legge. Non potranno far parte del Servizio tecnico automobilistico ufficiali gia' appartenenti al Servizio tecnico di artiglieria o agli specialisti del genio.
[2]L'ispettore del materiale automobilistico sara' nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
