Art. 74 — Indennità economiche temporanee

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A decorrere dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni e' devoluta all'INPS ed e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 12 maggio 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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