Art. 30 — Prontuario farmaceutico

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Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanita' che lo presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; dal direttore dell'Istituto superiore di sanita'; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'istituto superiore di sanita'; da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanita', su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al precedente comma e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni. Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco. Il Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma. Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art30 · fonte del testo

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