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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.
[8]La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali e' stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di L. 1,20, ed e' comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.
[9]Il diritto fisso di raccomandazione e' di centesimi 60.
[10]Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorieta' della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.
[11]I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto e' punita con una ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di L. 20.
[12]L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.
[13]I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Ciano - Jung
[18]Visto, il Guardasigilli: De Francisci
Testo in vigore dal 24 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
