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La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non piu' di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per piu' posti la Commissione puo' designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facolta' o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella, graduatoria abbia gia' conseguito ovvero, abbia rifiutato la nomina, ovvero sia gia' professore aggregato. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la relazione e' integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte 11, del Ministero. La nomina e' conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facolta' o Scuola. Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facolta' ovvero, nel caso del quarto comma dell'art. 5 della presente legge, in una delle Facolta' che hanno chiesto il concorso, il Ministro puo' nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti. Il posto di professore aggregato non puo' essere coperto per incarico.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art7 · fonte del testo

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