Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 4, potra', con decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, determinare le zone riconosciute tradizionalmente come tipiche per la produzione di grano da seme, stabilendone la delimitazione.
[2]In tali zone tipiche non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano, le quali, oltre ad appartenere a varieta' iscritte nel «Registro nazionale delle varieta' elette di frumento», non provengano da coltivazioni sottoposte al controllo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, esercitato dalla semina al raccolto, nonche' sulla lavorazione a seme del prodotto, e non siano vendute o cedute in sacchi o altri involucri o recipienti, muniti di apposito marchio del detto Istituto.
[3]Nelle stesse zone tipiche il certificato per l'esonero dal conferimento agli ammassi delle partite di grano destinate alla produzione di seme, sara' rilasciato esclusivamente dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che ne dara' comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Centro ammassi granari della provincia del cui territorio la zona tipica fa parte.
[4]Il Ministro ha facolta' di dividere singole zone tipiche in settori, in ciascuno dei quali non potra' essere coltivata, con esonero del prodotto dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi in quanto destinato alla produzione di seme, che una sola varieta' di frumento, stabilita dallo stesso Ministro, su conforme parere dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
