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[1]Di ogni varieta' di frumento iscritta nel Registro saranno conservati, in apposito «Erbario delle varieta' elette di frumento», esemplari di cariossidi, di piante intere e di spighe prelevate dalla coltura comune, prima della loro maturazione e all'atto di essa.
[2]La tenuta e la conservazione dell'Erbario saranno affidate all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
