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[1]L'iscrizione delle varieta' di frumento riconosciute dalla Commissione ammissibili all'iscrizione stessa e' disposta con decreto del Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contenente, per ciascuna varieta', l'indicazione di tutte le sue caratteristiche.
[2]Tale indicazione e' riportata nel Registro, nel quale sara' altresi' inserita una riproduzione in tricromia della spiga, delle cariossidi ed eventualmente di altre parti della pianta, che servano ad identificare esattamente la varieta'.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
