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[1]La domanda per l'iscrizione di una varieta' nel Registro nazionale istituito dalla presente legge dovra' essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accompagnata da una particolareggiata ed esatta descrizione, della genealogia e delle caratteristiche botaniche della varieta' della quale si chiede l'iscrizione, nonche' dall'invio, al Ministero stesso, di un congruo numero di campioni di piante, di spighe e di cariossidi della varieta' stessa.
[2]La domanda puo' essere presentata soltanto dalla persona o dall'ente che ha costituito la varieta'.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
