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[1]Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste disporra' l'iscrizione d'ufficio, nel «Registro nazionale delle varieta' elette di frumento» delle varieta' che, alla data della legge stessa siano gia' state costituite, pubblicate e descritte da istituti statali o da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della genealogia e delle caratteristiche botaniche, e che dalla Commissione di cui all'art. 4 siano riconosciute ammissibili alla detta iscrizione.
[2]Altre varieta' potranno successivamente essere iscritte nel Registro su domanda, con l'osservanza delle norme degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
