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[1]Con decreti Reali, sentito il Consiglio dei Ministri, le disposizioni della presente legge potranno essere estese, in tutto o in parte, ad altre colture agrarie ed ortive.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 aprile 1938 - Anno XVI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - ROSSONI.
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
