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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di istituire uno speciale controllo su colture di conservazione di purezza di varieta' iscritte nel «Registro nazionale delle varieta' elette di frumento», ai fini della produzione di grano da seme mediante moltiplicazione di semente fornita dall'Istituto o dalla persona che ha costituito la varieta'.

[2]Il produttore, che intenda sottoporre le proprie colture a tale controllo, dovra' farne domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di luglio precedente lo inizio delle colture stesse.

[3]Le spese per il controllo sono a carico del produttore interessato.

[4]Il prodotto ottenuto dalle colture sottoposte a tale controllo, che sara' esercitato dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, sara' contrassegnato da apposito marchio applicato sui sacchi od altri involucri, a cura dello Istituto.

[5]Il marchio ha esclusivamente valore di attestazione della provenienza del seme da colture controllate.

Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-04-28;546~art13 · fonte del testo

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