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[1]Ferma l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, alla trebbiatura del grano proveniente dalle coltivazioni di frumento nelle zone tipiche per la produzione di grano da seme, determinate e delimitate a norma dell'art. 9, non potranno essere adibite altre macchine trebbiatrici all'infuori di quelle che, per ciascuna campagna, saranno all'uopo designate dal Prefetto, sentiti l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e la Commissione di cui all'art. 3 del predetto decreto.
[2]Il Prefetto stabilira' altresi' le norme da osservare prima dell'ammissione di tali macchine al lavoro e durante la trebbiatura del grano proveniente da coltivazioni per produzione di seme, al fine di evitare pericoli d'inquinamento fra varieta' e con frumenti non da seme.
[3]Nei confronti degli esercenti della trebbiatura che contravvengano a tali norme, il Prefetto puo' ordinare la revoca della licenza per l'esercizio della trebbiatura.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
