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Nelle provincie per le quali siano emanati i decreti di cui all'articolo precedente e nelle zone tipiche determinate e delimitate a norma dell'art. 9, ma non suddivise in settori a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, i conduttori di fondi che coltivano frumento per la produzione di grano da seme non potranno coltivare che una sola varieta' per ciascuna colonia o unita' poderale, eccezione fatta per le unita' per le quali, per l'estensione, l'ordinamento colturale e l'attrezzatura aziendale, sussista, a giudizio dell'organo incaricato del rilascio dei certificati per l'esonero dal conferimento agli ammassi, garenzia di esclusione di qualsiasi inquinamento.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
