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[1]Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la Commissione di cui all'art. 4, potra' essere fatto obbligo di impiegare, nelle coltivazioni per la produzione di grano da seme, esclusivamente sementi della varieta' o delle varieta' che, fra quelle iscritte nel «Registro nazionale delle varieta' elette di frumento», saranno tassativamente indicate, provincia per provincia, e, nell'ambito della stessa Provincia, separatamente per zone agrarie di pianura, di collina e di montagna.
[2]Le partite di grano provenienti dalla coltivazione, in una Provincia o in una zona per la quale sia stato disposto l'obbligo previsto nel precedente comma, di varieta' diversa da quella o da quelle prescritte, non potranno in nessun caso essere considerate come destinate alla produzione di seme, agli effetti dell'esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
