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[1]Per far fronte al contributo governativo di cui al primo comma del precedente art. 2, e' autorizzata la spesa di L. 60,000 annue da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle leggi vigenti, a cominciare dall'esercizio finanziarlo 1910-911.
[2]L'inscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa della marina per l'esercizio 1910-1911 sara' fatta con decreto del ministro del tesoro.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]LUZZATTI - LEONARDI - CATTOLICA - TEDESCO.
[7]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 1 luglio 1923
