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[1]Fanno parte del Comitato: un senatore eletto dal Senato; un deputato eletto dalla Camera dei deputati; e, nominati per decreto Reale, due delegati della Societa' italiana per il progresso delle scienze, un delegato dei sindacati fra le cooperative pescherecce e alcuni tecnici esperti chiamati nel proprio seno dal Comitato stesso.
[2]Fanno parte di diritto: i presidenti delle RR. Accademie e Societa' scientifiche erette in enti morali che contribuiscono alle spese per le ricerche con almeno mille lire annue; il presidente del R. Magistrato alle acque; il presidente della R. Commissione geodetica italiana; i presidenti della Commissione consultiva della pesca e del R. Comitato permanente della pesca; il direttore del R. Ufficio centrale di meteorologia; il direttore del R.ufficio geologico ed il presidente del R. Comitato geologico; il direttore del Regio Istituto idrografico della marina; il comandante della brigata specialisti del genio; il direttore dell'ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque; il presidente della Lega navale pro tempore ed il direttore della R. scuola superiore navale di Genova.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 16 luglio 1913
