Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2006 al 9 ottobre 2010. 427 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, e' individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 e' determinata in 33 unita'. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalita' di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;79~art1 · fonte del testo
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