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[1]Per essere nominato Podesta' occorre:
- a)essere maggiore di eta';
- b)essere cittadino italiano;
- c)non aver subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale, nonche' per delitti contro la sicurezza dello Stato (titolo I del Codice penale);
- d)aver conseguito, almeno, il diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio, dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l'equipollenza.
[2]Il titolo di cui alla lettera d) non e' necessario:
[3]1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;
[4]2° per coloro che abbiano ricoperta, per non meno di un anno, con capacita' e competenza amministrativa, l'ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 maggio 1926, n. 818, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ferme le altre condizioni ivi prescritte, il termine di cui al n. 2 dell'art. 9 della legge predetta, e' ridotto a sei mesi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La disposizione anzidetta deve essere interpretata, nel senso che costituisce titolo per la nomina a Podesta', anche l'aver ricoperta per il termine stabilito ed in vacanza dell'ufficio di sindaco, la carica di assessore anziano".
Testo in vigore dal 21 maggio 1926 al 16 dicembre 2009
