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[1]Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'art. 1, l'amministrazione puo' essere affidata, in conformita' delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podesta', quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.
[2]Il provvedimento previsto dal presente articolo e' adottato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, udito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
