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Sono applicabili al Podesta' le norme di ineleggibilita' ed incompatibilita' stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2124, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 956, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono soppresse le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podesta', previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i Comuni del Regno col R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009
