Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Podesta' e' nominato con decreto Reale.
[2]Dura in carica cinque anni e puo' essere sempre confermato.
[3]Il Prefetto puo' trasferire il Podesta' da un Comune all'altro della Provincia e proporne al Ministero dell'interno la revoca, che e' disposta con decreto Reale.2
[4]Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame ne' amministrativo, ne' giudiziario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 settembre 1926, n. 1910, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 957, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai podesta' dei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia, non si applica il disposto dell'art. 2, comma 3°, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009
