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[1]Il Governo del Re e' autorizzato altresi' a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, modificando le disposizioni di questa per metterla in armonia coi principi informatori della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 febbraio 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Federzoni.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
