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Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, per far luogo all'inizio delle funzioni del Podesta' e delle Consulte municipali.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
