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[1]Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podesta' che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e quelle relative alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali.
[2]Tutte le altre deliberazioni del Podesta' sono sottoposte all'approvazione del Prefetto.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
