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Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero delle partecipazioni statali ed al conseguimento dei compiti ad esso demandati per le Aziende patrimoniali dello Stato, sara' provveduto, fino all'approvazione del relativo bilancio, con gli stanziamenti recati dallo Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernenti i servizi trasferiti al Ministero delle partecipazioni statali integrati dalle somme da trasportarsi dagli stati di previsione di altre Amministrazioni statali, per la parte dei rispettivi servizi attribuiti al Dicastero medesimo Per le nuove spese di carattere generale sara' provveduto con il prelievo fino al massimo di lire venticinque milioni sul capitolo n. 627 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1957 al 6 giugno 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-22;1589~art9 · fonte del testo

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