tolto: c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, ne' possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine e' istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero, Il CNST si puo' avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonche' il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
tolto: a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo e' conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
tolto: b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformita' ai principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici;
tolto: c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita';
tolto: d) il Consiglio puo' svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni;
tolto: e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), e' costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.