Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:

  • a)due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;2
  • b)il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
  • c)il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
  • d)un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • e)due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
  • f)il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
  • g)l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
  • h)il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po. Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164. Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 ottobre 1962, n. 1484

2

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste."

Testo vigente dal 14 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 14 novembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 ottobre 1962, n. 1484

    La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art3 · fonte del testo

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