Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto puo' esserne rilasciato duplicato dal podesta', facendone menzione nel nuovo libretto.

[2]Nel caso di smarrimento le indicazioni gia' contenute nel libretto, di cui ai nn. 4, 5 e 6 del precedente art. 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il podesta', al quale sia richiesto il duplicato, si varra' delle notizie fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall'Ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

[3]In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato corporativo puo' ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

[4]Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte potra' essere rilasciato dal podesta' un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 3, anche il numero del precedente libretto.

[5]I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

[6]I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l'azienda e da queste comune a quello che emise il libretto;

Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art9 · fonte del testo

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