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[1]Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.
[2]L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore e' rappresentato ha la facolta' di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro e' rappresentato.
[3]Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato o della Associazione professionale dalla quale il lavoratore e' rappresentato all'Ispettorato corporativo, il quale potra' disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003
