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[1]Il podesta', nell'apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascrivera' anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorita' e accertera' che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.
[2]Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003
