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[1]Il libretto conterra' le seguenti indicazioni:
[2]1° le generalita', il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'eta' dei figli, se il titolare e' stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualita' di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;
[3]2° il grado di istruzione;
[4]3° il certificato medico di idoneita' al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;
[5]4° il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore e' iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;
[6]5° gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;
[7]6° le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;
[8]7° il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia;
[9]8° ogni altra indicazione prescritta dal Ministro per le corporazioni con suo decreto.
[10]Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterra', oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003
