Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

[1]I libretti saranno conformi al modello che sara' approvato con decreto del Ministro per le corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle corporazioni ai podesta', che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

[2]Il libretto sara' concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sara' determinato dal Ministero delle corporazioni.

[3]I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

[4]Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sara' rilasciato dalla autorita' marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai podesta' dalla presente legge, e sara' conforme al modello che sara' approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni.

[5]Per gli stranieri il libretto sara' rilasciato dai circoli dell'ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art2 · fonte del testo

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