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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]Per la inosservanza di queste potra' essere stabilita con lo stesso decreto un'ammenda fino al massimo di L. 2000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - De Francisci - Jung - Puppini
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 26 aprile 1995
