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[1]Salvo il disposto dell'art. 14, entro sei mesi dall'entrata in Vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 3.
[2]L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 decorre dalla scadenza del Settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.
[3]Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facolta' puo' dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003
