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[1]Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.
[2]Sono eccettuati:
[3]1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
[4]2° il personale avente funzioni direttive con responsabilita' nell'andamento dell'azienda;
[5]3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;
[6]4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;
[7]5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;
[8]6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003
