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[1]Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

[2]Sono eccettuati:

[3]1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

[4]2° il personale avente funzioni direttive con responsabilita' nell'andamento dell'azienda;

[5]3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

[6]4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

[7]5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

[8]6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art1 · fonte del testo

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