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[1]L'azione e le operazioni dell'Istituto «Credito Agrario per il Lazio» saranno regolate da uno Statuto preparato dagli Istituti di cui all'articolo 1° e approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]Nel decreto Reale di approvazione dello Statuto saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'Istituto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Zanardelli. G. Baccelli. Di Broglio.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009
