Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' costituito in Roma un Istituto con la denomizione di «Credito Agrario per il Lazio» con un capitale di L. 1,000,000. ((2))
[2]Concorreranno a formare questo capitale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde con L. 300,000, la Cassa di risparmio di Roma con L. 200,000 e la Banca d'Italia con L. 500,000.
[3]Il detto capitale di fondazione potra' essere successivamente aumentato col concorso di altri Enti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3139
1Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il «Credito agrario per il Lazio», istituito con la legge 21 dicembre 1902, n. 542, e' trasformato in «Istituto di credito agrario per l'Italia centrale», il quale e' autorizzato a compiere nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche le operazioni di cui agli articoli 5 e 17 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009
