Art. 8 — Assemblea
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 458 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Fanno parte dell'Assemblea, oltre il presidente del Consorzio:
tolto: 1) in rappresentanza dello Stato:
tolto: a) il comandante del porto di Civitavecchia: il direttore della dogana di Civitavecchia; l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Roma; il direttore compartimentale, delle Ferrovie dello Stato di Roma;
tolto: b) sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e dell'industria e commercio;
tolto: 2) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;
tolto: 3) in rappresentanza delle Province: il presidente di ciascuna delle Province partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale;
tolto: 4) in rappresentanza dei Comuni: il sindaco, o un suo delegato, e un consigliere comunale dei comuni di Roma e di Civitavecchia; il sindaco di ciascuno degli altri Comuni partecipanti, o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio comunale;
tolto: 5) in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura: il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma o un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta camerale; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione sarda; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione umbra, quando costituita o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio partecipanti, esclusa quella di Roma gia' rappresentata, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione laziale, quando costituita, o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio;
tolto: 6) in rappresentanza della produzione:
tolto: a) un rappresentante degli armatori liberi;
tolto: b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate;
tolto: c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;
tolto: d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari;
tolto: e) un rappresentante degli industriali;
tolto: 7) in rappresentanza del lavoro:
tolto: a) un rappresentante della gente di mare;
tolto: b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia. I rappresentanti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale. Non possono essere nominati o designati presidente o componenti dell'assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio ed abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art8 · fonte del testo
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