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Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

  • a)i comandanti delle grandi unita' terrestri, navali ed aeree;
  • b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  • c)il comandante generale della guardia di finanza;
  • d)gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;
  • e)i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;
  • f)il procuratore generale militare;
  • g)i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;
  • h)i capi dei corpi di Sanita' e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;
  • i)l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;
  • l)un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 50, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art6 · fonte del testo

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