Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari. Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalita' civili di cui al precedente art. 8. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione. Il parere su ciascun affare e' dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro dal presidente del Consiglio superiore o della sezione secondo che si riferisce a runioni plenarie o di sezione.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari