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I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essre eletti o nominati per non piu' di due mandati consecutivi. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono state designati.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 24 dicembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art5 · fonte del testo

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