Il CGIE esprime parere obbligatorio ((sulle proposte del Governo)) concernenti le seguenti materie:

  • a)stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
  • b)progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
  • d)informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
  • e)linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. (( Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. (( Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. ((1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista. ((5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari))

Testo vigente dal 15 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998. 101 parole tolte, 158 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il CGIE esprime parere obbligatorio tolto: sugli orientamenti aggiunto: sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela socialeaggiunto: , assistenziale e previdenziale;

tolto: c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;

d) informazioni e programmi tolto: radiotelevisivie aggiunto: radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. Il tolto: Governo puo' chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente aggiunto: CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane tolto: all' estero o le tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle sopra elencate. 3. le regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attivita' di loro competenza nei confronti delle rispettive comunita' all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare. 4 aggiunto: all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. tolto: 5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista. aggiunto: 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art3 · fonte del testo

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