Art. 2 — Composizione del Comitato Segretario e servizi di segreteria
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. 216 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato e' composto dal presidente del Consiglio dei Ministri, che ne e' il Presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale (quali vicepresidenti), per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le regioni. I Ministri non compresi tra i componenti del Comitato, di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute quando vengano trattate questioni riguardanti le materie di loro competenza. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario; egli da' attuazione alle direttive del Comitato stesso ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali, associative e gli enti che si occupano dei problemi dell'emigrazione. Puo' promuovere studi ed indagini anche all'estero e formulare proposte operative al Comitato e ai singoli ministeri o enti. I servizi di segreteria del Comitato hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono svolti da personale distaccato dai Ministeri interessati; possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-18;64~art2 · fonte del testo
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