Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico. Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno: il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili; il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art3 · fonte del testo

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