Art. 711 c.o.m. — Requisiti per l'ammissione

Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:

  • a)((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°;
  • b)((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
  • c)hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
  • d)sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 2 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) al tolto: momento dell'incorporazione aggiunto: 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°;

b) aggiunto: alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art711 · fonte del testo

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