Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1942 al 27 dicembre 1997. Leggi il testo vigente →
[1]L'anno finanziario del Centro comincia col 1° luglio e finisce col 30 giugno.
[2]Entro il mese di aprile di ogni anno sara' deliberato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci saranno sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro per la cultura popolare e al Ministro per le finanze, rispettivamente entro il mese di maggio e di ottobre.
Testo in vigore dal 9 maggio 1942 al 27 dicembre 1997
